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Decreto Aams: cosa cambia per i negozi di sigarette elettroniche

Autorizzazioni, requisiti, prevalenze, obblighi e divieti. Cosa prevede il Decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli rivolto a negozi specializzati, farmacie e parafarmacie.

Alcune riflessioni a caldo sul contenuto del Decreto Direttoriale 47885/RU pubblicato in data odierna che, come atteso, determina modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione di cui all’art. 62/quater/comma 5 bis del Testo Unico delle Accise (T.U.A). Il primo dato da registrare è la conferma dell’equiparazione tra esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, tutti sottoposti al medesimo regime di autorizzazione posto dal decreto, senza alcuna distinzione. Resta da interrogarsi sul senso della contemporanea abilitazione di tabaccai e farmacie alla vendita di tali prodotti, quasi a tradire l’incertezza del legislatore sulla natura di tali prodotti, se dannosi per la salute (tabaccai) ovvero presidi idonei a facilitare un percorso di allontanamento dal fumo analogico (farmacie).
Tra i requisiti previsti per il rilascio, spicca la dichiarazione di non aver riportato condanne per contrabbando (art. comma 3, lett. d) n. 2.), il quale costituisce naturalmente la fattispecie di reato sotto la lente di ingrandimento, relativamente al commercio di liquidi da inalazione. La disposizione fungerebbe anche da estremo deterrente ai negozianti, i quali rischiano la decadenza dall’autorizzazione nel caso incorrano nel reato di contrabbando, anche se la sanzione non è espressamente prevista dal decreto, che si dimentica di sanzionare con la decadenza la perdita dei requisiti di cui all’art. 1, limitandosi a stabilire in modo sibillino che la decadenza dall’autorizzazione avviene “qualora non sussista o sia venuto meno lo status di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia” (art. 3 lett. b). L’ottenimento e/o mantenimento dell’autorizzazione presuppone il rispetto del criterio di prevalenza, già altrove utilizzato dal legislatore (vedi ad esempio in tema di associazioni, con riferimento al criterio di determinazione dell’attività commerciale, ai fini dell’accertamento della natura di ente non lucrativo), cui consegue l’accertamento algebrico del 50%+1.
La disposizione obbliga, di fatto, tutti i negozi ad aprire le porte della propria contabilità ad Aams, se è vero che ai fini della verifica del rispetto del criterio di prevalenza, gli esercizi di vicinato in sede di richiesta di autorizzazione dovranno comunicare il valore delle vendite registrate nell’ultimo anno relative a liquidi e dispositivi, ed anche il valore delle vendite delle “eventuali altre attività dell’esercizio”. Ciò vale a dire che almeno ogni due anni, gli esercizi saranno tenuti a fornire i dati relativi al proprio fatturato, stante la durata biennale dell’autorizzazione e la necessità di comunicare nuovamente tali dati in sede di istanza di rinnovo. Gli esercizi saranno anche tenuti ad “esibire (…) le scritture contabili obbligatorie dalle quali risultino i valori delle vendite (…)” (art. 3 comma 2). In tal caso il mancato rispetto del criterio di prevalenza nell’anno solare è sanzionato espressamente con la decadenza dall’autorizzazione (art. 4 comma 1, lett. d).
Altra novità importante è costituita dall’estensione del divieto ai minori sui liquidi a zero (art. 1 comma 4 lett. b) , (perlomeno) discutibile stante l’assenza di tale divieto altrove nel nostro ordinamento; divieto che sarebbe, quindi, introdotto in via regolamentare direttamente da Aams con tale decreto. Gli esercizi dovranno anche rispettare divieto di preparazione e confezionamento dei prodotti liquidi posto dal comma 5 dell’art. 2, il cui mancato rispetto comporterà la sanzione di cui all’art. 50 T.U.A. (sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro); quindi, niente miscele in negozio.
Come ampiamente prevedibile, il Decreto nulla dice (o aggiunge) in merito all’oggetto e/o natura dei liquidi soggetti ad imposta. L’art. 4 pone l’obbligo di acquisto di tali prodotti da Deposito fiscale, specificando che la fornitura di questi ultimi potrà avvenire soltanto tramite assegnazione del “Codice identificativo univoco dei prodotti” rilasciato in seguito a relativa richiesta trasmessa all’Agenzia di registrazione. Proprio nei giorni scorsi è pervenuta da parte di Aams ai Depositi Fiscali, richiesta di comunicare tutte le tipologie di prodotto commercializzate, con o senza nicotina, ai fini di una ricodificazione degli stessi. Resta da vedere, quindi, quali tipologie di prodotti necessiteranno dell’effettiva assegnazione del codice per poter essere commercializzati.

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