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Sigarette elettroniche nei parchi, il Tar del Veneto annulla divieto comunale

Secondo i giudici della Terza Sezione del Tar del Veneto, il Comune non può estendere una prescrizione se già normata da una legge nazionale. Non si può quindi vietare l'utilizzo della sigaretta elettronica in un parco all'aria aperta. La sentenza destinata a creare un precedente.

Il pubblico amministratore non può estendere un divieto se non previsto dalla legge. La Terza Sezione del Tar del Veneto presieduta da Claudio Rovis si è così pronunciata in seguito ad un ricorso presentato cinque anni fa sull’introduzione del divieto di vaping all’interno delle aree comunali destinate a parco giochi. Si conclude a favore del settore della sigaretta elettronica la vicenda che vide come protagonisti Gianluca Rossi, negoziante di ecig rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Moriconi e Filippo Fioretti (già legale di Anafe) e il Comune di Malo (Vicenza).
Il Tar del Veneto scrive quindi una sentenza importante per il settore: l’amministratore locale o il dirigente non può soggettivamente ordinare un divieto quando non è previsto per legge. “Ferme restando le disposizioni normative statali e regionali concernenti il divieto di fumo a tutela della salute – si legge in sentenza – ai sensi degli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione, risulta evidente che, nel presente caso, non solo l’ordinanza comunale impugnata non è qualificabile come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n.267/2000 per l’assorbente ragione che non è stata adottata dal Sindaco del Comune di Malo ma dal “responsabile del servizio”, ma il suddetto Comune ha altresì travalicato le competenze assegnate agli enti locali laddove, in mancanza di una disposizione legislativa statale o regionale, ha imposto il generalizzato divieto di utilizzo di tutte le tipologie di sigarette elettroniche, anche non contenenti nicotina, genericamente “nei parchi giochi”, ove al contrario l’art. 51 della legge n.3/2003 (articolo richiamato nella motivazione della gravata ordinanza) prescrive il divieto di fumo nei locali chiusi ed in determinate e specifiche aree all’aperto”.
Un importante precedente che potrebbe essere rafforzare il prossimo ricorso contro il Decreto Aams nella parte in cui viene soggettivamente esteso il divieto di vendita ai minori dei liquidi senza nicotina, in contrasto con quanto invece previsto dalla legge nazionale.

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