Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Sigaretta elettronica al ristorante: cosa dice la legge?

L'ufficio legale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi risponde al quesito posto da numerosi ristoratori.

Cenoni e pranzi natalizi hanno portato uno strascico di polemica sul fronte dell’utilizzo della sigaretta elettronica nei ristoranti. Tra commensali che si sono lamentati e ristoratori che non hanno preso posizione, cosa dice la legge? Vige il divieto come per il fumo oppure c’è libertà di svapo? La questione è approdata all’ufficio legale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi su richiesta e sollecitazione della categoria dei ristoratori. “Allo stato attuale – scrive l’area legale della Fipe – la normativa nazionale consente l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e quindi anche nei pubblici esercizi). Il legislatore – art. 4, comma 5 sexies, DL n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013 – ha abrogato la norma di cui al secondo periodo del comma 10-bis dell’art. 51, L. n. 3/2003, che estendeva l’applicabilità delle disposizioni concernenti la tutela della salute dei non fumatori – tra cui quelle del divieto di fumo nei locali chiusi – anche ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo, come le sigarette elettroniche. Non esiste un divieto ex lege di utilizzo della sigaretta elettronica nei locali chiusi”.
Interpretazione fornita anche dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro secondo cui “in mancanza di una specifica previsione normativa, [si ritiene] non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della Legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori”.
Significa dunque che il titolare dell’esercizio può consentire o vietare – secondo la propria volontà – l’utilizzo della sigaretta elettronica nei pubblici esercizi. Il suggerimento, “al fine di evitare equivoci” è di “comunicare fin da subito al cliente l’eventuale divieto (anche attraverso cartelli). Resta inteso che nell’ipotesi in cui il cliente non dovesse osservare tale richiesta, l’unica “arma” a disposizione dell’esercente rimane quella di invitare il primo a recarsi all’esterno dei locali dell’esercizio per consumare la sigaretta elettronica, non essendo ipotizzabile alcun tipo di sanzione a carico di questi”. Anche se consentito, resta inteso che è sempre la buona educazione a dover governare qualunque atteggiamento, chiedendo sempre anche ai vicini di tavolo la possibilità di fare qualche tiro. Ovviamente senza annebbiare il locale ma utilizzando device appropriati per i luoghi al chiuso.
Discorso a parte merita invece il riscaldatore di tabacco che al momento non è ancora regolamentato. Ponendosi a metà tra la sigaretta tradizionale e quella elettronica, viene considerato una o l’altra a seconda della “convenienza”. Seppure sprigioni vero fumo, la normativa lo considera un prodotto a rischio ridotto. Anche in questo caso è sempre bene chiedere al titolare dell’esercizio la possibilità di fumare, sottolineando però che si tratta di fumo e non di vapore.

Articoli correlati