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Legittimo sospendere licenza a chi vende e-cig e tabacco ai minori

La pronuncia della Corte di Giustizia europea a seguito di un ricorso contro l'Agenzia delle Dogane e Monopoli: "La sanzione non viola il principio di proporzionalità".

È legittima, in quanto proporzionata all’obiettivo di tutelare la salute, la legge italiana che prevede la sospensione per quindici giorni della licenza di tabaccaio o dell’autorizzazione alla vendita di liquidi da inalazione per la vendita ad un minore di sigarette, sigarette elettroniche e liquidi da inalazione a prescindere dal contenuto di nicotina. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciandosi sul caso delle sanzioni inflitte dall’Agenzie delle dogane e monopoli nei confronti di PJ, titolare di una tabaccheria che aveva venduto prodotti del tabacco (non è specificato se sigarette, sigarette elettroniche o liquidi, ndr) a minori. Il ricorso è stato avviato contro la sospensione della licenza ma non per la sanzione di mille euro. La controversia è demandata alla Corte europea su richiesta del Consiglio di Stato per chiarire se il principio di proporzionalità della sanzione è garantito dalla normativa italiana.
Nel suo parere, la Corte ha puntualizzato che non bisogna tenere conto né della Direttiva europea sui tabacchi (Tpd), tantomeno della Direttiva sulle accise (Ted), ma soltanto della Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell’Oms (Fctc). E quindi, si legge in sentenza, “una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve, in linea di principio, essere valutata alla luce delle prescrizioni introdotte all’articolo 16. In mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti a esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Entrando nello specifico, la Corte ha spiegato che il legislatore italiano ha previsto, “per l’ipotesi di prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, un cumulo di sanzioni consistente, da un lato, nell’infliggere una sanzione pecuniaria e, dall’altro, nel sospendere la licenza all’esercizio dell’attività di rivendita di tabacchi del trasgressore per quindici giorni”. E sarebbe proprio questa ultima sanzione accessoria la chiave del successo dell’osservanza del divieto di vendita ai minori perché “può notevolmente indebolire, se non anche far venir meno, le considerazioni economiche che potrebbero indurre rivenditori di prodotti del tabacco a vendere tali prodotti ai minori nonostante il divieto di vendita. Pertanto, le sanzioni previste dal legislatore italiano appaiono idonee, da un lato, a compensare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione e, dall’altro, a indurre gli operatori economici a rispettare le misure che vietano la vendita dei prodotti del tabacco ai minori”.
Secondo la Corte di Giustizia europea, quindi, il principio di proporzionalità “non osta a una normativa nazionale che, per il caso di prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, prevede a carico dell’operatore economico che sia incorso in tale violazione, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione per un periodo di quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività di rivendita di tali prodotti, purché detta normativa non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione dell’obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre, in particolare, la diffusione del fumo tra i giovani”. Quindi, così come scritto in sentenza, la normativa italiana è equa e in linea con i principi comunitari: chi sarà sorpreso a vendere prodotti del tabacco o del vaping ai minori continuerà ad essere sanzionato con la chiusura dell’attività per quindici giorni a cui seguirà la revoca della licenza o dell’autorizzazione in caso di recidiva.

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