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Delegato in ferie, titolare ammalato: chi apre il negozio di sigarette elettroniche?

La norma prevede che nel locale ci debba sempre essere qualcuno autorizzato da Adm. Ed ecco che interviene allora il sostituto temporaneo.

È già accaduto più volte e dunque si è reso necessario l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. In negozio deve sempre esserci qualcuno che sia conosciuto e responsabile agli occhi dei controllori. Significa cioè che il titolare dell’autorizzazione o il suo delegato devono garantire la presenza nell’intero arco dell’orario di apertura al pubblico. Ma cosa succede se entrambi sono impossibilitati? Ad esempio, con l’avvicinarsi della stagione estiva potrebbe accadere che il delegato sia in ferie e il titolare indisposto per un malessere. Bisogna allora provvedere all’indicazione di una figura sostituta e temporanea. Il titolare dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione, si legge nel direttoriale di Adm, “provvede alla nomina di uno o più addetti alla vendita, con facoltà di sostituzione del titolare e/o del delegato, se nominato, durante le temporanee assenze di questi. Ed invero, in siffatte evenienze, occorre che la gestione del punto vendita sia assicurata da un soggetto qualificato e censito da Adm (l’addetto con facoltà di sostituzione). Trattasi, in altri termini, di potere sostitutivo temporalmente circoscritto e residuale rispetto alle prerogative attribuite al titolare e al delegato (ove nominato). L’eventuale nomina della figura in argomento, peraltro, non incide sulla titolarità della posizione di controllo, che resta in ogni caso attribuita al titolare e/o delegato ove presente
In sostanza, l’addetto nominato è colui che si occupa del servizio di vendita e, durante le temporanee assenze (pausa pranzo, commissioni esterne, ferie, permessi, …) del titolare e/o del delegato ove nominato, ferma restando la posizione di controllo in capo a tali soggetti, può sostituirsi agli stessi allo scopo di assicurare l’osservanza del divieto di vendita dei prodotti in parola ai minori – accertandosi dell’età dell’acquirente ove non manifesta – nonché di rendere disponibili, ai funzionari dell’Agenzia, i registri e i documenti contabili ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza. “In siffatta ultima prospettiva – si legge nel direttoriale –  viene ulteriormente rafforzata l’effettività della funzione di vigilanza e controllo dell’Agenzia in tale particolare e complesso settore. Nel caso in cui la vendita venga effettuata in compresenza e in collaborazione con altro personale dipendente non qualificato, sarà cura dell’addetto assicurare l’osservanza del divieto di vendita dei prodotti in parola ai minori da parte dei predetti collaboratori, quali soggetti non qualificati. Va da sé che assenze di lungo periodo del titolare e del delegato/dei delegati non sono compatibili con l’effettività della posizione di controllo attribuita a tali soggetti. Tale funzione di garanzia non può, in ogni caso, essere sopperita, in via continuativa e duratura, dall’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione, trattandosi di soggetto “ausiliario” rispetto all’operatività dell’esercizio”.
In caso di controllo da parte dei funzionari dell’Agenzia dei Monopoli o della Guardia di Finanza, qualora si riscontrasse all’interno dell’esercizio non sia presente almeno uno dei predetti soggetti autorizzati (titolare/delegato alla gestione/addetto alla vendita con facoltà di sostituzione), la sanzione prevista è la sospensione dell’attività di vendita di prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di giorni quindici. In caso di recidiva, la sospensione si protrae per un massimo di trenta giorni. È bene precisare che la nomina del delegato o dell’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze, non ha effetti sul piano della responsabilità poiché dell’operato di tali soggetti risponderà sempre e comunque il titolare dell’autorizzazione.

 

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