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L’Italia introduce il reato di contrabbando sulla glicerina aromatizzata

Oltrepassare il confine con confezioni di glicerina liquida già aromatizzata può costare molto caro. L'emendamento Rotta-Boccadutri-Abrignani prevede che si possa esser perseguiti per il reato di contrabbando.

Con l’approvazione dell’emendamento di riformulazione del comparto del vaping, il governo ha introdotto il reato di contrabbando anche sulla glicerina, la stessa sostanza che si utilizza per fare il sapone. Si legge, infatti, nel testo emendativo: Le disposizioni di cui agli articoli 291 bis, ter e quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Trovano altresì applicazione ai medesimi prodotti di cui al comma 5 e 5-bis le disposizioni di cui all’articolo 96 della Legge 17 luglio 1942, n.907 nonché quelle di cui all’articolo 5 della Legge 18 gennaio 1994, n. 50.
Può sembrare un’assurdità, ma è proprio così. I liquidi di ricarica per sigaretta elettronica dovranno sottostare alle stesse regole dei tabacchi lavorati, ovvero potranno oltrepassare la dogana solo se sono destinati ad un deposito fiscale riconosciuto da Amms. Non essendo fatta distinzione tra liquidi con e senza nicotina, il doganiere può bloccare qualunque prodotto presumibilmente destinato al vaping, sia esso già miscelato o meno. Gli aromi, quindi, se entrano sul territorio italiano in quanto tali non sono passibili di nulla. Ma non appena vengono miscelati in un flacone di glicerina, diventano irrimediabilmente considerati prodotti per il vaping. Insomma, lo Stato italiano considera la glicerina aromatizzata come una pericolosa sostanza da ostacolare, la cui filiera deve essere tracciata, la cui vendita deve essere sottoposta a rigide norme monopolistiche e con una tassa abnorme pari a poco meno di 500 euro al litro su un prodotto che vale poco meno di 12 euro. L’obbrobrio normativo è evidente: un flacone di glicerina vegetale può essere utilizzato per mille scopi, anche come componente volatile per i liquidi di ricarica per sigarette elettroniche. Discorso analogo per gli aromi che vedono nella gastronomia e nella pasticceria gli usi più frequenti. Non appena i due prodotti liquidi vengono miscelati in un unico contenitore scatta la ghigliottina liberticida e monopolitica: 500 euro di tassa ogni litro, reato di contrabbando, conservazione sotto chiave in deposito fiscale. Una norma ridicola e risibile, che purtroppo denota l’ignoranza – nel senso semantico del termine – del legislatore.
Attenzione quindi ad oltrepassare il confine con una saponetta di sapone: se il sole ne avesse causato lo scioglimento sarete perseguibili per il reato di contrabbando di glicerina liquida miscelata ad aromi.

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