Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Sigarette elettroniche e giustizia: corsi e ricorsi storici e legali

Le disposizioni introdotte dall’Agenzia Dogane e Monopoli riguardanti la vendita e distribuzione dei prodotti del vaping hanno destato evidenti dubbi di legittimità. E gli avvocati delle associazioni non hanno esitato a impugnarle innanzi al Tar del Lazio.

Ad ogni azione corrisponde una reazione e, anche questa volta, all’azione amministrativa dell’Amministrazione delle dogane e dei monopoli è seguita l’istanza di tutela dei privati che dalla medesima hanno visto i loro interessi pregiudicati. D’altronde, l’avevamo detto sin dall’inizio: le tre Determinazioni direttoriali adottate da Adm nello scorso mese di marzo (per intenderci, la Determinazione direttoriale sui contrassegni, la Determinazione direttoriale sui depositi fiscali e la Determinazione direttoriale sui negozi specializzati) già ad una prima lettura destavano evidenti dubbi di legittimità, meritevoli di devoluzione alla competente autorità giurisdizionale. E così associazioni e operatori hanno avviato il “valzer” di ricorsi, tanto avverso le determinazioni nel loro complesso, quanto avverso specifiche previsioni dalle medesime dettate e ritenute di per sé illegittime. Ovviamente i risultati delle azioni proposte sono stati i più disparati.
In particolare, sul fronte delle nuove norme riguardanti il prodotto, il relativo (nuovo) confezionamento e i termini per lo smaltimento dei prodotti non a norma, l’Amministrazione delle dogane e dei monopoli ha avuto, ad oggi, la meglio. È stato infatti rigettato – in fase cautelare – un ricorso volto a contestare la legittimità delle previsioni aventi ad oggetto l’apposizione sui singoli condizionamenti dei prodotti delle nuove avvertenze sulla salute (che testualmente recitano, quanto ai prodotti contenenti nicotina “Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità” e, quanto ai prodotti non contenenti nicotina: “Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità”); al pari, l’Amministrazione, sullo stesso tema, non ha dato riscontro ad un’istanza di autotutela presentata dal settore (tanto con riferimento al packaging dei prodotti contenenti nicotina, quanto con riferimento al packaging dei prodotti non contenenti nicotina), così di fatto rigettando l’invito a modificare una previsione normativa invero (ad avviso dello scrivente) illegittima giacché introdotta da una disposizione in relazione alla quale è elevato il sospetto di incostituzionalità per incompatibilità con la normativa eurounitaria (segnatamente, l’illegittimità della norma deriverebbe quantomeno dal mancato rispetto dell’iter di preventiva comunicazione alla Commissione Ue stabilito dalla Direttiva 2014/40/UE e dalla Direttiva 2015/1535/UE in relazione all’introduzione di norme tecniche più stringenti relative alla commercializzazione dei prodotti).
Allo stesso modo in fase cautelare non è stata accolta la richiesta di sospensiva relativa alle disposizioni della Determinazione direttoriale 93445/RU del 29 marzo 2021 che prevedono, quale termine ultimo per lo smaltimento delle “scorte” di prodotti non conformi ai nuovi dettami di legge la data del 31 dicembre 2021. Il mancato accoglimento, tuttavia, non è questa volta dipeso dall’assenza dei presupposti di legge per la concessione della tutela cautelare, ma dalla decisione del tribunale adito, di “accorpare” la trattazione al merito della causa; non possiamo dunque che rimanere in attesa per conoscere se e in che misura le doglianze fatte valere in sede giudiziale, saranno ritenute meritevoli di accoglimento.
Al contrario, hanno avuto esito favorevole le iniziative associative volte a contestare l’introduzione di requisiti soggettivi “nuovi” per l’ottenimento e il rinnovo delle autorizzazioni alla vendita di Pli; in merito, le istanze sono state molteplici e molteplici sono state le iniziative giudiziarie avviate. Con tale successo che l’Amministrazione, piuttosto che attendere l’esito dei giudizi avviati, ha preferito “alla luce del contenzioso giurisdizionale formatosi al riguardo” adottare, in data 22 giugno, una determina in autotutela con la quale ha previsto: “per i soggetti già autorizzati sulla base della pregressa disciplina di cui alla determinazione direttoriale numero 47885/RU del 16 marzo 2018 alla vendita al dettaglio dei prodotti liquidi da inalazione, la non applicazione esclusivamente per la durata residua del rapporto autorizzatorio, dei requisiti ex novo previsti – in attuazione dell’art. 62 quater comma 5 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – dall’art. 1 della determinazione direttoriale numero 92923/RU del 29 marzo 2021 in senso difforme dalla previgente disciplina, ferma restando la valutazione degli stessi in sede di rinnovo”. Su questo fronte, dunque, una prima vittoria è stata ottenuta; dal che, chi è già autorizzato alla vendita di Pli può continuare nella propria attività anche ove non abbia tutti i requisiti soggettivi da ultimo individuati dalla Determinazione direttoriale numero 92923/RU del 29 marzo 2021 (così ove non sia cittadino comunitario, ovvero ove abbia pendenze fiscali per importi superiori a quelli individuati dall’Amministrazione), quantomeno fino alla scadenza dell’autorizzazione di cui è già titolare. Per il futuro, si vedrà: anche in tal caso, tutto è ancora rimesso alla decisione di un tribunale.
Medesimo risultato positivo ha avuto l’iniziativa giudiziale volta a contestare i requisiti (invero irragionevoli) introdotti per l’identificazione degli acquirenti nell’ambito delle vendite online, a mente dei quali ogni utente avrebbe dovuto inserire ben due documenti di riconoscimento (rectius: un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria) al fine di effettuare ogni singolo acquisto, con evidente aggravio procedurale ingiustificato per gli utenti e per i negozi online. Al punto è stata colta dalla stessa Amministrazione l’irragionevolezza di tale previsione che, con circolare del 30 giugno 2021 (e senza neanche attendere l’iscrizione a ruolo del giudizio promosso), il Monopolio ha “confermato” che “per la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione risulta necessario acquisire almeno un idoneo documento che comprovi la maggiore età̀ dell’acquirente o, in alternativa, la tessera sanitaria” e che “qualora l’accesso al sistema di vendita sia protetto da specifiche credenziali personali, assegnate al momento della registrazione sul sito del Deposito, previa acquisizione del documento d’identità̀ o della tessera sanitaria, non sarà necessario procedere all’inserimento dei suddetti documenti ad ogni operazione di acquisto”.
Corsi e soprattutto ricorsi dunque; irragionevolezza invocata e irragionevolezza provata. Una battaglia che non finirà nel breve periodo. Non sarebbe stato meglio, come già suggerito, un dialogo franco e costruttivo da parte dell’Agenzia dogane e monopoli con tutta la filiera? Chissà, magari accadrà in un nuovo capitolo.

L’autore: Alberto Gava è avvocato del foro di Roma, esperto del settore fumo elettronico, partner di Utopia Affari legali e societari.

Articoli correlati