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Liquidi senza contrassegno: nel limbo sino a nuova determina ADM

I Pli per sigarette elettroniche rimasti nei depositi fiscali o nei negozi non dovranno essere distrutti ma neppure potranno essere venduti.

Con la ormai già nota sentenza di ieri, 19 gennaio 2022, il Tar del Lazio si è pronunciato su un ricorso avente ad oggetto la legittimità di alcune previsioni della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli relativa l’apposizione dei contrassegni di legittimazione sui prodotti liquidi da inalazione (D.D. prot. n. 93445 RU del 29.03.2021). In particolare, con la richiamata pronuncia, l’adito Collegio ha testualmente statuito che: “(…) il ricorso è fondato e per l’effetto va annullata la “determina” dell’ADM del 29 marzo 2021, prot. 93445 e gli atti ad essa connessi che sono stati gravati, in quanto adottati in violazione delle previsioni dell’art. 62- quater, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 504/1995, nei limiti e per le ragioni su esposte (…)”. La Determinazione in oggetto viene dunque parzialmente annullata nella parte in cui (come si legge dalle motivazioni della sentenza cui il dispositivo rimanda) prevede che “d) le rimanenze di prodotto giacente alle indicate scadenze (del 31 agosto 2021 e del 31 dicembre 2021) “devono essere distrutte se non conformi a quanto disposto dall’Agenzia”.
Tale previsione impone infatti agli operatori, ad avviso del Collegio adito, “prestazioni patrimoniali” che non trovano alcun fondamento nella fonte legislativa, ma che sono frutto di un eccesso di potere dell’amministrazione. In ragione di ciò, prosegue la Sentenza “l’amministrazione intimata è (…) tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale, tra cui, se del caso, misure volte a verificare che i prodotti regolarmente denunciati nei termini dalla ricorrente (rimanenze e ordini di fornitura) vengano resi conformi alle prescrizioni di legge prima della loro immissione nel mercato, come peraltro suggerito dalla stessa Avvocatura dello Stato nella propria memoria difensiva (che richiama la possibilità di un “eventuale adeguamento” delle scorte)”.
A seguito di tale pronuncia, lo scenario che si presenta gli operatori è dunque il seguente:

I) i prodotti giacenti nei depositi fiscali e nei magazzini (dei negozi) che non sono conformi alla normativa vigente (i.e.: che non presentano packaging adeguato alle nuove istruzioni ADM e ai quali non è stato apposto il contrassegno di legittimazione) non possono essere commercializzati, ma non devono neppure essere distrutti;

II) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta ad adottare una determina che preveda che “i prodotti regolarmente denunciati nei termini dalla ricorrente (rimanenze e ordini di fornitura) vengano resi conformi alle prescrizioni di legge prima della loro immissione nel mercato”.

Per ciò che concerne le restanti disposizioni della determina impugnata, le medesime rimangono in vigore, non essendo in alcun modo interessate dalla pronuncia del Tar. Non si può dunque, oggi, che rimanere in attesa della prossima iniziativa di Adm per conoscere il trattamento che sarà riservato agli ormai “famigerati” prodotti non conformi.

L’autore: Alberto Gava è avvocato del Foro di Roma, esperto del settore fumo elettronico, partner di Utopia affari Legali e Societari.

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