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Sigarette elettroniche, laddove vi è chiarezza non serve interpretazione

L'approfondimento legale sulla nuova figura obbligatoria con responsabilità introdotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli: il delegato alla gestione dell'esercizio autorizzato alla vendita di Pli.

In claris non fit interpretatio, dice un vecchio brocardo latino, dettando una delle principali regole che governa l’ermeneutica legislativa. In buona sostanza, “laddove vi è chiarezza, non serve interpretazione”. Ebbene, tale canone esegetico è senza dubbio il meno applicato nel settore della normazione del fumo elettronico che, sin dal principio, appare governato da norme la cui lettura è complessa e la cui sistematica appare minata in radice dall’inesistenza di un insieme normativo uniforme e omogeneo.  Di ciò, la stessa Amministrazione delle dogane e monopoli sta finalmente prendendo atto, conseguentemente moltiplicando le determinazioni e le circolari esplicative a propria firma che, con approfondimenti ed esemplificazioni, aiutano gli operatori nella comprensione delle regole che governano il loro quotidiano operare. Di particolare rilevanza in proposito risulta da ultimo la determina Prot. n. 297137/Ru del 7.06.2023, accompagnata dalla circolare esplicativa n. 13 dell’8 giugno 2023, con le quale l’Agenzia istituisce la figura dell’“addetto alla vendita” e fornisce chiarimenti sulla figura del “delegato alla gestione”. Come noto, la figura del delegato alla gestione è stata introdotta dalla determinazione direttoriale n. 92923/Ru del 29 marzo 2021 che, all’art. 3, testualmente dispone: “Nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per le attività inerenti alla vendita dei pli, è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione per ciascun punto vendita”.
Sin dalla sua adozione, tale norma ha creato notevoli dubbi interpretativi, tanto per gli operatori di settore, quanto per gli stessi uffici periferici di Adm. Ed infatti, non è mai stato chiaro (a nessuno) se la citata prescrizione imponga che il delegato, ove nominato, sia costantemente presente in negozio in caso di assenza del titolare. La mancanza di chiarezza ha evidentemente ingenerato notevoli problematiche operative per i negozi con più dipendenti che lavorano su turni e nei quali, evidentemente, non è possibile la costante presenza né del titolare, né del delegato, a meno di non violare una innumerevole serie di norme giuslavoristiche. Ebbene, a seguito degli innumerevoli quesiti pervenuti tanto alle sedi centrali che alle sedi periferiche di Adm e della evidente difficoltà degli esercizi di vendita nel comprendere come gestire il personale addetto, l’Agenzia ha finalmente adottato la richiamata determina Prot. n. 297137/Ru del 7 giugno scorso con la quale ha istituito la figura dell’“addetto alle vendite”.
Ma chi è l’addetto alle vendite? Ai sensi dell’art. 1 , c. 5 della determina testé richiamata, è colui che, durante le temporanee assenze del titolare e del delegato alla gestione, “assicura che l’attività di vendita di pli svolta personalmente o in collaborazione con altro personale dipendente, avvenga nel rispetto degli obblighi di legge, in particolare in materia di divieto di vendita ai minori, con accertamento dell’età dell’acquirente ove non manifesta, rendendo altresì disponibili, ai funzionari dell’Agenzia, i registri e i documenti contabili ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza”.
In buona sostanza, l’addetto alle vendite è il “sostituto” del delegato alle vendite che, in assenza di quest’ultimo, fa le sue veci. Una nuova figura di dipendente che si colloca, quindi, nella “terra di mezzo” tra titolare/delegato e “dipendenti comuni”, assumendosi non già la titolarità della posizione di controllo del negozio (che resta in capo al titolare o al delegato, anche ove assenti), ma la responsabilità della gestione temporanea del rivenditore autorizzato in relazione al rispetto delle norme di settore quali, a titolo esemplificativo, il divieto di vendita ai minori, l’attività di collaborazione con i funzionari Adm, eccetera. Con la precisazione che tale funzione “sostituiva” potrà essere svolta dall’addetto alle vendite solo in caso di “assenze temporanee” del titolare o del delegato che, ai sensi della Circolare n. 13 dell’8 giugno 2023 (Prot. n. 297379/RU), con la quale Adm fornisce chiarimenti esplicativi sulla figura dell’addetto alla vendita, sono da ricondurre alle assenze per ferie, permessi, pausa pranzo, eccetera, con esclusione espressa delle assenze di lungo periodo.

(foto su licenza Shutterstock)

La nuova figura introdotta da Agenzia dogane e monopoli, per certi aspetti, assume quindi carattere duplicatorio rispetto al ruolo del delegato alla gestione; per altri, è una figura nuova e utile, soprattutto per gli esercenti che non hanno voluto (o potuto) ricorrere alla nomina di più delegati alla gestione in relazione al singolo punto vendita (prassi che comunque oggi l’Agenzia, nella circolare n. 13, dichiara conforme alla normativa vigente). L’utilità è peraltro confermata dalla maggior libertà di nomina degli addetti alle vendite rispetto ai delegati alla gestione. Ed infatti, con riferimento agli addetti alle vendite, ai fini della nomina (che deve essere comunque comunicata ad Adm), i soggetti incaricati non devono possedere tutti i requisiti propri del delegato alla gestione, giacché la richiamata determina esclude tra gli anzidetti requisiti: i) il non essere sottoposto a procedure fallimentari o analoghe (Cfr. Art. 1, c. 2, n. 4 Det. Prot. n. 92923/Ru del 29.03.2021); ii) il non avere, nei cinque anni precedenti alla nomina, rinunciato alla gestione di un’attività autorizzata alla vendita al pubblico di Pli (Cfr. Art. 1, c. 2, n. 6 Det. Prot. n. 92923/Ru del 29.03.2021); iii) il non essere stato destinatario di un provvedimento di revoca o decadenza di un’autorizzazione rilasciata per la vendita di pli o per altre mansioni inerenti rapporti con l’Agenzia negli ultimi cinque anni (Cfr. Art. 1, c. 2, n. 8 Det. Prot. n. 92923/Ru del 29.03.2021).
Vi è dunque anche una piccola semplificazione per gli esercizi di vicinato, nell’ottica di un più agevole reperimento di personale; non sufficiente forse per tanti operatori – giacché, ad esempio, Adm avrebbe potuto prevedere una deroga anche alla regola relativa all’assenza di pendenze fiscali di cui all’Art. 1, c. 2, n. 9 Det. Prot. n. 92923/Ru del 29.03.2021 – ma comunque utile nella conduzione ordinaria dei negozi. E, soprattutto, utile a capire definitivamente che un esercizio di vicinato non può lavorare ove, in orario di apertura, non sia presente in negozio un delegato alla gestione o un addetto alla vendita, pena la sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni (così l’art. 2 della Determina Prot. 297136 /Ru del 7 giugno 2023), che diventano trenta in caso di recidiva.

L’autore: Alberto Gava, avvocato del Foro di Roma.

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