Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Tariffa di notifica, le precisazioni del Ministero della Salute

Dopo le numerose richieste di chiarimenti e precisazioni, pubblicate le risposte ai quesiti più frequenti.

I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche, liquidi e accessori per il vaping hanno tempo sino al 30 luglio per pagare le nuove tariffe introdotte dal Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2022. Viste le numerose richieste di spiegazioni, gli uffici ministeriali hanno ritenuto opportuno redigere un elenco di risposte alle domande più frequenti. Si ricorda che anche le Faq pubblicate sui siti istituzionali hanno valore di autenticità normativa perché vanno ad interpretare quanto l’articolato non chiariva.

Decreto interministeriale 7 marzo 2022 “Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti
ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6”

1) Considerato che le notifiche vengono effettuate anche da parte di soggetti esteri, i quali dovranno quindi adempiere alle obbligazioni indicate nel decreto, quali sono gli estremi per i bonifici?

 

Account Name: Beneficial Address: IBAN:
Bank Name:

Bank Address: Swift Code:

Tesoreria centrale
Via Milano 60, Roma
IT 35D 01000 03245 348 020 2582 29 Banca d’Italia
Via Milano 60, Roma
BITAITRRCCB

 

2) Cosa occorre indicare all’interno della causale del bonifico?

Nella Causale va indicato il numero della tariffa previsto nell’allegato, il riferimento normativo (ad esempio tariffa n.4. articolo 21 d.l.vo n.6/2016) e il codice ECID del prodotto a cui la tariffe si riferisce. Nel caso si volesse pagare con un bonifico unico per più prodotti notificati si può indicare nella causale i codici ECID dal XXX al YYY (se consecutivi); in alternativa inviare al Ministero della salute DGPREV, Pec: dgprev@postacert.sanita.it la ricevuta del bonifico con l’elenco dei prodotti ai quali si riferisce.

3) Le notifiche presentate prima del 20.11.2016 dovranno scontare gli oneri previsti nel decreto? Nell’eventualità, quali sono le tariffe di riferimento?

Il pagamento delle tariffe è finalizzato a coprire i costi connessi all’attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, delle notifiche da parte delle autorità competenti (Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze) dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica destinati alla commercializzazione. Per cui per tutti i prodotti che sono stati notificati per essere commercializzati e hanno comportato un costo di gestione deve essere versata una tariffa. Viste le numerose notifiche, gli aggiornamenti e le correzioni susseguitesi per ogni prodotto nel periodo tra l’entrata in vigore del decreto legislativo 6/2016 e l’entrata in vigore del DM 7 marzo 2022 (30 maggio 2022), la tariffa da versare è di 108,03€ poiché trattasi non di una nuova notifica ma di una conferma del mantenimento in commercio del prodotto da parte del fabbricante/importatore.

4) Cosa deve fare l’importatore / fabbricante in relazione a prodotti che, notificati dopo il 20.11.2016, non sono più in commercializzazione e/o che sono stati cancellati dalla piattaforma EU-CEG?

Il pagamento delle tariffe è finalizzato a coprire i costi connessi all’attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte delle autorità competenti (Ministero della Salute e del Ministero dell’economia e delle Finanze) dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica destinati alla commercializzazione. Per cui per tutti i prodotti che sono stati notificati per essere commercializzati e hanno comportato un costo di gestione deve essere versata una tariffa. I prodotti non più in commercio o che sono stati cancellati dalla piattaforma EUCEG entro la scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione del DM 7 marzo 2022 (29 luglio 2022) non devono versare la tariffa.

5) Ci sono “sanzioni” a carico del distributore / rivenditore che commercializza prodotti in relazione ai quali il fabbricante / importatore non ha adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto?

Il DM 7 marzo 2022 non prevede sanzioni a carico del distributore/rivenditore che commercializza prodotti in relazione ai quali il fabbricante/importatore non ha adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto. Il prodotto, per la notifica del quale la tariffa non è stata versata, sarà ritirato dal mercato.

6) Qual è la disciplina da seguire in caso di co-notifica? (ad esempio, il caso di un nuovo prodotto con stessa composizione chimica di prodotto già notificato al quale viene solo attribuito un nome diverso)

Il pagamento delle tariffe è finalizzato a coprire i costi connessi all’attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte delle autorità competenti (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze) dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica destinati alla commercializzazione. Se il prodotto in questione ha un diverso codice ECID deve essere pagata la tariffa relativa.

7) La “Tariffa per la raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative agli aggiornamenti o correzioni delle notifiche di sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica” si applica alle sole modifiche sostanziali delle informazioni su un prodotto precedentemente notificato (tipo 2) od anche alle correzioni di errori materiali nella presentazione di prodotti esistenti (tipo 7)?

Il pagamento delle tariffe è finalizzato a coprire i costi connessi all’attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte delle autorità competenti (Ministero della Salute e Ministero dell’economia e delle Finanze) dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica destinati alla commercializzazione. Per cui la “Tariffa per la raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative agli aggiornamenti o correzioni delle notifiche di sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica” si applica a tutte le tipologie di notifica diverse dalla “nuova notifica”, per ogni prodotto con ECID.

8) Quando e come (se in maniera cumulativa o per singolo studio presentato) deve essere corrisposta la tariffa di 293,53€ di cui al punto 5 dell’Allegato 1 del DM in esame, relativa alla gestione degli studi a disposizione di fabbricanti ed importatori sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, riguardo gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco di cui all’art.6 del decreto legislativo n.6/2016, nonché per le sintesi di eventuali indagini di mercato da essi svolte per lanciare i prodotti?

La Tariffa in questione deve essere pagata annualmente dai fabbricanti/importatori per ogni report notificato sul portale EUCEG (non per singolo prodotto con ECID).

9) Per i prodotti che hanno presentazioni multiple (ad esempio confezioni da 2 e 4 cartucce per la ricarica delle sigarette elettroniche), la tariffa è applicata alla notifica, trattandosi di una sola notifica, oppure alle singole presentazioni?

Il pagamento delle tariffe è finalizzato a coprire i costi connessi all’attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte delle autorità competenti (Ministero della Salute e del Ministero dell’economia e delle Finanze) dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica destinati alla commercializzazione. Per cui la tariffa è applicata a ogni prodotto con ECID.

10) A seguito del bonifico sia per le notifiche pregresse che per le nuove, i fabbricanti/importatori che vi provvedano riceveranno una conferma di avvenuto pagamento (anche quale attestazione del buon esito delle stesse)?

Non è prevista né l’emissione di una fattura né di una ricevuta di conferma di avvenuto pagamento. La distinta del bonifico attesta il pagamento.

11) Quali sono le modalità e le piattaforme per monitorare i prodotti notificati e le caratteristiche della notifica (data, contenuti e pagamento)? (spesso l’importatore è soggetto diverso da colui che notifica e non ha modo di verificare in maniera certa se e quando la notifica sia stata effettuata).

I prodotti notificati tramite il portale EUCEG della Commissione Europei sono consultabili sul sito

www.ingredientiprodottideltabacco.it

12) Quali sono le modalità attraverso le quali aggiungere gli estremi dei versamenti relativi alle tariffe in occasione delle notifiche e/o degli aggiornamenti nel sistema comune EU-CEG?

Per le notifiche effettuate dopo il 30 maggio 2022 gli estremi dell’avvenuto pagamento devono essere inseriti tra gli allegati che si inviano al sistema comune EU-CEG

13) Se il prodotto cui si riferisce la notifica non viene immesso nel mercato le tariffe di cui al DM in questione devono essere comunque corrisposte e vengono successivamente rimborsate?

Il pagamento delle tariffe è finalizzato a coprire i costi connessi all’attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte delle autorità competenti (Ministero della Salute e del Ministero dell’economia e delle Finanze) per i prodotti destinati alla commercializzazione. Per cui le tariffe di cui al DM in questione devono essere comunque corrisposte e non vengono rimborsate se il prodotto poi non viene immesso nel mercato.

14) Gli estremi del versamento del bonifico devono essere inseriti sul portale EUCEG anche in caso di pagamento delle tariffe di 108,03€ di cui ai punti 2 (prodotti del tabacco) e 4 (prodotti liquidi da inalazione per sigarette elettroniche) dell’Allegato 1 al DM relative all’aggiornamento o correzione della notifica di un prodotto già presente sul mercato?

Si, gli estremi dell’avvenuto pagamento devono essere inseriti tra gli allegati che si inviano al sistema comune EU-CEG.

15) Il conteggio delle notifiche effettuate – e quindi dell’ammontare totale – sarà effettuato dalle autorità competenti o sarà responsabilità di ogni singola azienda importatrice?

Il conteggio delle notifiche effettuate – e quindi dell’ammontare totale – sarà responsabilità di ogni singolo fabbricante/importatore. Le autorità competenti verificheranno il mancato versamento delle tariffe.

16) In che momento si richiede il pagamento delle tariffe per le nuove notifiche? Deve avvenire una volta registrato il prodotto sul portale europeo o solo al momento della registrazione del prodotto negli elenchi ufficiali di ADM per l’importazione in Italia?

Per le notifiche effettuate dopo il 30 maggio 2022 il pagamento delle tariffe deve avvenire al momento della registrazione del prodotto sul sistema comune EU-CEG. Gli estremi dell’avvenuto pagamento devono essere inseriti tra gli allegati che si inviano al sistema comune EU-CEG.

LEGGI ANCHE:

Sigarette elettroniche e balzelli di Stato: la tariffa di notifica

Sigarette elettroniche, tariffa di notifica: chi non paga è fuori dal mercato

Sigarette elettroniche, la tariffa di notifica regala allo Stato 7 milioni di euro

Ancora tasse sulle sigarette elettroniche: scatta la maxi tariffa di notifica

Ministero della Salute, sigarette elettroniche: notificati 50 mila prodotti

Articoli correlati