Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Ricorsi al Tar spaventano Adm: clamoroso dietrofront sui requisiti soggettivi

Le nuove norme non incidono su chi è già in possesso di autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione ma solo sulle nuove richieste e sui rinnovi biennali.

Primo colpo messo a segno dai ricorsi presentatati da Smooke France, Puff e da UniEcig. L’agenzia delle dogane e monopoli è costretta a cambiare rotta e modificare in corso la norma sui requisiti soggettivi. I rivenditori di sigarette elettroniche, infatti, già in possesso di autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione la mantengono sino alla naturale scadenza anche se privi dei requisiti individuali richiesti dalla nuova normativa. Come ad esempio: pendenze fiscali con lo Stato o cittadinanza extracomunitaria. Lo ha disposto l’Agenzia delle Dogane e Monopoli attraverso una determinazione direttoriale pubblicata nella giornata odierna.
La novella legislativa dispone – spiega l’Agenzia delle Dogane e Monopoli – che i soggetti autorizzati alla vendita di pli debbano possedere i medesimi requisiti soggettivi previsti per i rivenditori di generi di monopolio (art. 6 l. 1293/1957). [omissis] Ciò posto, si rende noto che è stata emanata apposita determinazione direttoriale che – a parziale modifica di quanto precedentemente stabilito – dispone, per i soggetti già autorizzati sulla base della pregressa disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018 alla vendita al dettaglio dei prodotti liquidi da inalazione, la non applicazione esclusivamente per la durata residua del rapporto autorizzatorio, dei requisiti ex novo previsti – in attuazione dell’art. 62 quater comma 5 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – dall’art. 1 della determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29 marzo 2021 in senso difforme dalla previgente disciplina, ferma restando la valutazione degli stessi in sede di rinnovo“.
Il cambio parziale di rotta è stato dettato probabilmente dei ricorsi (oltre all’azienda Smooke France e all’associazione UniEcig anche la catena Puff è intervenuta in Tribunale esclusivamente contro l’articolo 1 comma 2 del direttoriale Adm, proprio quello che discrimina gli imprenditori extracomunitari) nel frattempo depositati al Tar del Lazio in opposizione ai provvedimenti direttoriali. Infatti, la rettifica è stata decisa “sulla base di un’interpretazione della disposizione in aderenza ai principi ordinamentali di ragionevolezza, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa, di tutela del legittimo affidamento, nonché alla luce del contenzioso giurisdizionale formatosi al riguardo“. Si ribadisce, ad ogni buon conto, che i soggetti già titolari di autorizzazione sono comunque tenuti a rendere la dichiarazione di impegno a non vendere cannabis light, ad osservare la nomina del delegato alla gestione e l’obbligo di apposizione di insegna. “Ciò precisato – conclude Adm – i provvedimenti di revoca/decadenza dell’autorizzazione – eventualmente già adottati e fondati sulla carenza di requisiti soggettivi ex novo previsti dall’art. 1 della determinazione in parola, andranno tempestivamente ritirati in autotutela al fine di prevenire o di abbandonare eventuali contenziosi giurisdizionali“.
Il dietrofront di Adm dà dunque ragione e rinforza l’azione legale promossa dagli operatori del vaping. Bisognerà ora attendere il giudizio definitivo del Tribunale per capire se questa correzione di rotta basterà a convincere i giudici della legittimità dei direttoriali oppure se verrà considerato un estremo tentativo per mettere la toppa al buco.

Articoli correlati