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La Camera approva in via definitiva la tassa sugli aromi per sigarette elettroniche

Approvata anche in seconda lettura e senza modificazione la norma che parifica gli aromi ai liquidi pronti senza nicotina.

È stato approvato anche dalla Camera dei deputati il decreto su misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali, all’interno del quale è stato inserito un articolo che prevede la tassazione degli aromi per sigarette elettroniche. La norma nasce come emendamento in prima lettura al Senato, approvato poi dalla Camera alta, e quindi inserito nel testo della legge in seconda lettura. Il voto di fiducia ha impedito qualsiasi colpo di mano, sia in senso peggiorativo che migliorativo.
A partire dal prossimo 1 maggio gli aromi dovranno dunque essere trattati come i liquidi pronti all’uso: imposta di consumo, contrassegno fiscale ma, soprattutto, rendicontazione all’Agenzia delle dogane del quantitativo venduto ogni quindici giorni. Per poter immettere in commercio gli aromi e i cosiddetti liquidi scomposti le aziende dovranno dotarsi di deposito fiscale.
Gli aromi e i liquidi cosiddetti scomposti saranno tassati come i liquidi pronti all’uso senza nicotina, quindi circa 1,2 euro ogni 10 millilitri. Ogni anno l’importo potrà variare a seconda dell’andamento del prezzo del tabacco o per volontà politica. A decorrere dal primo maggio 2024 tutti i produttori di aromi o scomposti che vorranno rimanere sul mercato dovranno necessariamente essere dotati di deposito fiscale e dichiarare ogni quindici giorni i millilitri immessi in commercio. Il tempo di smaltimento delle scorte sarà stabilito da un apposito direttoriale di Adm: per gli importatori, produttori e distributori “non può essere inferiore a tre mesi” mentre per i rivenditori “non può essere inferiore a sei mesi“. Il tempo decorre dal giorno di adozione della determinazione direttoriale di Adm, quindi il primo maggio 2024.

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