Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Sigarette elettroniche, ricorso al Tar: da Adm una difesa molto offensiva

Nelle memorie depositate, gli avvocati dello Stato vanno all'attacco e replicano alle tesi a tutela dei negozianti sostenute da Smooke France.

Si avvicina il giorno della verità: il 9 giugno sarà discusso il ricorso presentato da Smooke France contro il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che prevede, tra l’altro, la distruzione dei liquidi da inalazione senza contrassegno invenduti al 31 dicembre 2021. L’Avvocatura dello Stato ha depositato le propria memoria difensiva, ritenendo del tutto legittimi gli obblighi e le istanze contenute nell’atto amministrativo. Anzi, sembrerebbe addirittura accusare l’azienda gestita da Pierre Siclari di aver dato avvio al ricorso a causa di proprie difficoltà nella gestione degli ordini e delle scorte. “Sembrerebbe – si legge nella memoria firmata dall’avvocato Amedeo Elefante – che la ricorrente, attraverso una ricostruzione del tutto distorta dei fatti di causa, tenti di imputare all’Agenzia asserite conseguenze pregiudizievoli che, invece, sarebbero ascrivibili unicamente a scelte e valutazioni imprenditoriali della stessa MGPS s.a.s. in punto di gestione delle scorte e degli ordini antecedenti al 1° aprile 2021. Le scelte di MGPS s.a.s. (Smooke France, ndr) non sono opponibili all’Agenzia ed inidonee ad inficiare la assoluta correttezza sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo della stessa della sintesi degli interessi coinvolti operata con la determinazione impugnata”.

Pierre Siclari (Smooke France)

La ricostruzione dell’avvocatura dello Stato cita gli open hearing voluti da Adm, attraverso i quali sarebbero state raccolte le impressioni e le richieste della filiera ed inserite nel dispositivo di attuazione della norma. In sostanza, l’azienda di Siclari non poteva non sapere che avrebbe potuto vendere i liquidi senza fascetta soltanto fino al 31 agosto. Termine perentorio scritto però nel direttoriale soltanto il 29 marzo. Adm sostiene che il margine di tempo sia “congruo” allo smaltimento delle scorte e che, sebbene la legge avesse indicato il primo aprile come termine ultimo, la “generosità” di Adm ha fatto slittare la scadenza di circa 5 mesi. Sempre Adm sostiene che i depositi fiscali potranno restituire ai produttori i liquidi privi di fascetta ad imposta di consumo non ancora assolta. Ma nel ricorso di Smooke France l’accento è posto sui liquidi invenduti presenti negli scaffali dei negozi alla data del 31 dicembre: Adm non dispone il ritiro quindi dovranno essere necessariamente distrutti. “Sul punto – continua Adm – si precisa che in sede di open hearing dell’8 aprile 2021, ossia all’indomani della pubblicazione del provvedimento impugnato, nessun operatore ha rilevato criticità quanto alla disciplina relativa alle rimanenze di scorte, oltre la data del 31 dicembre 2021. Può rilevarsi in relazione a tanto, anche la carenza dell’interesse ad agire da parte della ricorrente, in quanto la stessa lamenta l’obbligo dello smaltimento dei prodotti invenduti alla data del 31 dicembre 2021 ma tale scadenza non concerne in alcun modo l’attività dei depositi fiscali, quali la ricorrente, che – come detto – ben possono restituire i prodotti giacenti al 31 agosto 2021 ai produttori, al fine dell’eventuale adeguamento, come del resto accade normalmente per tutti i prodotti per cui l’imposta non sia stata ancora assolta”. Per la verità, questa sembra una difesa assai grottesca: come se una constatazione in fase di audizione da remoto possa fare la differenza in sede processuale. Come si diceva un tempo: le denunce si fanno, non si annunciano.
La seconda parte della memoria riguarda invece le frasi di sicurezza da imprimere sulle confezioni, anche quelle dei liquidi senza nicotina. L’avvocato Elefante difende la scelta di Adm citando sia la Direttiva europea sui tabacchi che la Convenzione quadro sul tabacco dell’Oms: “L’introduzione delle avvertenze, sebbene in astratto costituisca una restrizione al libero esercizio dell’attività economica della ricorrente, è da ritenersi giustificata da motivi imperativi di interesse generale, rappresentati soprattutto dalla tutela dei consumatori e dalla salvaguardia della salute pubblica rispetto ai rischi derivanti da un possibile incentivo al fumo. Nel ribadire che i prodotti da inalazione possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e il consumo di tabacco tradizionale, “in quanto imitano e rendono normale l’atto di fumare”, si osserva che la direttiva 2014/40/UE ha lo scopo di armonizzare le norme nazionali in materia di tutela della salute contro il tabagismo e questa affermazione trova riscontro nei considerando n. 7 nel quale si afferma che l’intervento legislativo a livello dell’Unione è necessario anche per dare attuazione alla Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo («FCTC»), del maggio del 2003, le cui disposizioni sono vincolanti per l’Unione e i suoi Stati membri”.
E ancora, secondo la difesa di Adm, “la regolamentazione direttoriale risponde pienamente ai criteri di buona amministrazione ed è frutto di una sintesi ponderata degli interessi in gioco, tesa a salvaguardare gli interessi pubblici con le esigenze manifestate dalla filiera. In tale ultima prospettiva si pone la disciplina delle scorte, prevedendo un ampio lasso di tempo per lo smaltimento delle rimanenze e degli ordini antecedenti alla data del 1° aprile 2021. Dai motivi sopra esplicitati emerge la insussistenza del fumus boni juris nella domanda esitata dalla ricorrente. Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, si ribadisce che non appaiono sussistere le condizioni per una concessione della sospensiva, in quanto l’atto impugnato è stato adottato in ottemperanza a criteri e disposizioni legislative nazionali che hanno come interesse prioritario un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza dei consumatori.

Marcello Minenna, direttore Agenzia delle Dogane e Monopoli (foto ADM)

Per questa ragione la gravità del danno paventato dalla ricorrente, benché connesso allo svolgimento di attività economica privata costituzionalmente garantita, non può condurre a limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata, nell’interesse della salute pubblica e della collettività: non può essere dimenticato che, in base alla disciplina costituzionale, la libertà di iniziativa economica non è assoluta, poiché non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ex art. 41 Costituzione”. Di conseguenza, “il danno lamentato dalle ricorrente – la cui sussistenza ed entità non è dimostrata – è di natura patrimoniale e, come tale, non irreparabile”. Per rafforzare la propria posizione, l’Avvocatura dello Stato cita una recente sentenza del Tar avversa all’azienda Ita (distribuzione all’ingrosso di prodotti del tabacco e liquidi) che a sua volta aveva mosso ricorso contro il direttoriale Adm del 29 marzo sulle modalità di commercializzazione dei liquidi da inalazione. Questo il contenuto dell’ordinanza 2787 pubblicata lo scorso 14 maggio dalla Seconda sezione del Tar del Lazio contro il ricorso di Ita: “Rilevato che la proposta domanda cautelare non appare sorretta dal necessario requisito del danno grave ed irreparabile, che, soprattutto alla luce degli atti normativi presupposti (in particolare quelli preordinati ad imporre per la tutela della salute dei consumatori l’etichettatura dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina), va valutato secondo la necessaria comparazione degli opposti interessi coinvolti ed in relazione alle circostanze in fatto eccepite dalla difesa dell’Amministrazione resistente (“una ricostruzione non condivisibile dei fatti di causa, in cui si tende ad imputare a pretesi ritardi dell’Agenzia conseguenze asseritamente pregiudizievoli che, invero, sono da ascrivere univocamente a precise scelte e valutazioni imprenditoriali della stessa società ricorrente in punto di approvvigionamento dei prodotti, di approvvigionamento dei macchinari e di scelta dei fornitori”). Considerato che appare, altresì, prima face condivisibile quanto asserito dalla difesa erariale in merito alla corretta previsione di un congruo periodo (5 mesi) di gestione delle scorte e degli ordinativi aventi data certa anteriore al primo aprile, pienamente coerente con la necessità di garantire un corretto approvvigionamento del mercato e di evitare blocchi nel processo di commercializzazione, nonché di consentire agli operatori stessi di disporre di un congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei processi produttivi, fermo restando che la previsione dell’obbligo di apposizione di avvertenze e contrassegni era ben nota agli operatori (ed alla ricorrente) già dal primo gennaio. Si ritiene, in definitiva, di dover respingere la proposta domanda cautelare”.
Il prossimo 9 giugno si saprà se il Tar accoglierà le richieste di Smooke France a difesa dei lavoratori (commercianti, imprenditori, liberi professionisti) o se invece sosterrà il concetto di “interesse erariale dello Stato”.

Articoli correlati