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Non è più consentito vendere liquidi da inalazione senza il contrassegno di Stato, ovvero la fascetta che certifica l’assolvimento dell’imposta di consumo. Così come disposto dalla legge di bilancio dello scorso anno, la stessa che ha introdotto il maxi rincaro progressivo triennale, anche i liquidi dovranno sottostare all’etichettatura fiscale, necessaria anche per tracciare la filiera del prodotto. Il contrassegno è obbligatorio da apporre sui flaconi dei liquidi pronti con e senza nicotina; sui mix and vape; sulle basi neutre premiscelate. L’inosservanza della norma o la vendita di liquidi sprovvisti di contrassegno può portare all’incriminazione per contrabbando, evasione fiscale e alla revoca dell’autorizzazione Adm. I liquidi non a norma ancora presenti nei magazzini o nei negozi dovranno essere necessariamente distrutti.
Contro la norma si è schierata Smooke France che ha fatto ricorso per illegittimità e disparità di trattamento. L’udienza si terrà presso il Tar di Roma il prossimo 12 gennaio. In attesa della sentenza i liquidi senza fascetta possono essere accantonati ma in luogo non visibile dai consumatori e separata dalla merce destinata alla vendita. Meglio se sigillati in una scatola con la dicitura: “Merce non in vendita; in attesa di sentenza Tar Roma Smooke France vs Adm”.